Art. 8

Notifica del certificato alla persona che determina il rischio

In vigore dal 12 giu 2013
Notifica del certificato alla persona che determina il rischio 1.   L’autorità emittente dello Stato membro d’origine notifica alla persona che determina il rischio il certificato, il fatto che il suo rilascio dà luogo al riconoscimento e, ove applicabile, all’esecutività della misura di protezione in tutti gli Stati membri a norma dell’. 2.   Qualora la persona che determina il rischio risieda nello Stato membro d’origine, la notifica è effettuata conformemente al diritto di tale Stato membro. Qualora la persona che determina il rischio risieda in uno Stato membro diverso da quello d’origine o in un paese terzo, la notifica è effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente. Nelle situazioni in cui non è noto l’indirizzo della persona che determina il rischio o in cui tale persona si rifiuta di accusare ricevuta della notifica si applica il diritto dello Stato membro d’origine. 3.   Il luogo in cui si trova o altri dati di contatto della persona protetta non sono resi noti alla persona che determina il rischio a meno che ciò non sia necessario per ottemperare o dare esecuzione alla misura di protezione.
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