Art. 9
Rettifica o revoca del certificato
In vigore dal 12 giu 2013
Rettifica o revoca del certificato
1. Fatto salvo l’, paragrafo 2, su richiesta della persona protetta o della persona che determina il rischio all’autorità emittente dello Stato membro d’origine o su iniziativa di tale autorità, il certificato è:
a)
rettificato qualora, a seguito di un errore materiale, vi sia una discrepanza tra la misura di protezione e il certificato stesso; o
b)
revocato qualora risulti manifestamente concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti all’ e dell’ambito di applicazione del presente regolamento.
2. La procedura, compresi eventuali ricorsi, relativa alla rettifica o alla revoca del certificato é disciplinata dal diritto dello Stato membro d’origine.
Storico versioni
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