Art. 13 · Diniego del riconoscimento o dell’esecuzione

Art. 13

Diniego del riconoscimento o dell’esecuzione

In vigore dal 12 giu 2013
Diniego del riconoscimento o dell’esecuzione 1.   Il riconoscimento e, ove applicabile, l’esecuzione della misura di protezione sono negati, su domanda della persona che determina il rischio, nella misura in cui tale riconoscimento è: a) manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto; o b) inconciliabile con un provvedimento emesso o riconosciuto nello Stato membro richiesto. 2.   La domanda di diniego del riconoscimento o dell’esecuzione è presentata al giudice dello Stato membro richiesto e comunicata da tale Stato membro alla Commissione conformemente all’, paragrafo 1, lettera a), punto iv). 3.   Il riconoscimento della misura di protezione non può essere negato a motivo del fatto che il diritto dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti un’analoga misura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:606:oj#art-13