Art. 16 · Traslitterazione o traduzione

Art. 16

Traslitterazione o traduzione

In vigore dal 12 giu 2013
Traslitterazione o traduzione 1.   Le eventuali traslitterazioni o traduzioni richieste ai sensi del presente regolamento sono effettuate nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro richiesto o in qualunque altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione che tale Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. 2.   Fatto salvo l’, paragrafo 3, qualsiasi traduzione ai sensi del presente regolamento è effettuata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.
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