Art. 22

In vigore dal 17 apr 2013
1.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine, nel rispetto del principio di proporzionalità, adotta le opportune misure di cui al paragrafo 2 qualora un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale: a) non adempia alle disposizioni che si applicano alla composizione del portafoglio in violazione dell’; b) commercializzi, in violazione dell’, le quote e le azioni di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale a investitori non idonei; c) utilizzi la denominazione «EuSEF» ma non sia registrato ai sensi dell’; d) utilizzi la denominazione «EuSEF» per la commercializzazione di fondi che non sono istituiti ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), punto iii); e) abbia ottenuto una registrazione mediante false dichiarazioni o tramite altre irregolarità in violazione dell’; f) non agisca onestamente, correttamente o con la competenza, la cura e la diligenza dovute nell’esercizio delle proprie attività, in violazione dell’, lettera a); g) ometta di applicare politiche e procedure appropriate atte a prevenire pratiche scorrette in violazione dell’, lettera b); h) non adempia, ripetutamente, agli obblighi di cui all’ relativi alla relazione annuale; i) non adempia, ripetutamente, all’obbligo di informare gli investitori ai sensi dell’. 2.   Nei casi indicati al paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro d’origine adotta le seguenti misure, ove opportuno: a) adotta misure per garantire che il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale interessato si conformi agli , all’, lettere a) e b), e agli ; b) proibisce l’utilizzo della denominazione «EuSEF» e cancella il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale interessato dal registro. 3.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine informa senza indugio le autorità competenti degli Stati membri ospitanti indicati ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera d), e l’AESFEM della cancellazione del gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale dal registro di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo. 4.   Il diritto di commercializzare uno o più fondi qualificati per l’imprenditoria sociale con la denominazione «EuSEF» nell’Unione decade con effetto immediato a decorrere dalla data della decisione dell’autorità competente di cui al paragrafo 2, lettera b).
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Art. 22 Regolamento (UE) 2013/346 | Portale Normativo