Art. 17
In vigore dal 17 apr 2013
1. Subito dopo la registrazione di un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, l’aggiunta di un nuovo fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, l’aggiunta di un nuovo domicilio per lo stabilimento di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale o l’aggiunta di un nuovo Stato membro in cui un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale intende commercializzare fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, l’autorità competente dello Stato membro d’origine notifica, rispettivamente, agli Stati membri indicati ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera d), e all’AESFEM.
2. Gli Stati membri ospitanti indicati ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera d), non impongono al gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale registrato ai sensi dell’ requisiti o procedure amministrative relativi alla commercializzazione del suo fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, né prescrivono un obbligo di approvazione prima dell’inizio di detta commercializzazione.
3. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato della notifica di cui al presente articolo.
4. L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 16 febbraio 2014.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo secondo la procedura di cui all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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