Art. 16

In vigore dal 17 apr 2013
I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale informano le autorità competenti dello Stato membro d’origine qualora intendano commercializzare: a) un nuovo fondo qualificato per l’imprenditoria sociale; oppure b) un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale esistente in uno Stato membro non indicato nell’elenco di cui all’, paragrafo 1, lettera d).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:346:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo