Art. 15

In vigore dal 17 apr 2013
1.   I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che, per la commercializzazione dei propri fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, intendono utilizzare la denominazione «EuSEF», informano di tale intenzione le autorità competenti del proprio Stato membro d’origine, fornendo le seguenti informazioni: a) l’identità delle persone che effettivamente svolgono l’attività di gestione dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale; b) l’identità dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale le cui quote o azioni sono commercializzate e le rispettive strategie di investimento; c) informazioni sui dispositivi adottati per ottemperare ai requisiti di cui al capo II; d) un elenco degli Stati membri in cui il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale intende commercializzare ciascun fondo qualificato per l’imprenditoria sociale; e) un elenco degli Stati membri in cui il gestore del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ha stabilito o intende stabilire i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale. 2.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine registra il gestore di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale solo se ha accertato che sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) le persone che effettivamente svolgono l’attività di gestione di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale possiedono i requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti, anche per quanto riguarda le strategie di investimento perseguite dal gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale; b) le informazioni di cui al paragrafo 1 sono complete; c) i dispositivi notificati secondo quanto stabilito al paragrafo 1, lettera c), sono idonei ad adempiere ai requisiti del capo II; d) l’elenco notificato di cui al paragrafo 1, lettera e), mostra che tutti i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale sono istituiti ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del presente regolamento. 3.   La registrazione di cui al presente articolo è valida per l’intero territorio dell’Unione e consente ai gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale di commercializzare in tutta l’Unione i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale utilizzando la denominazione «EuSEF».
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