Art. 26

In vigore dal 17 apr 2013
1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 5, all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 15 maggio 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di durata identica, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3.   La delega di potere di cui all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 5, all’, paragrafo 2 e all’, paragrafo 4 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 5, dell’, paragrafo 2, o dell’, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
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Art. 26 Regolamento (UE) 2013/346 | Portale Normativo