Art. 25

In vigore dal 17 apr 2013
In caso di disaccordo tra le autorità competenti degli Stati membri in merito a una valutazione, un’azione o un’omissione di un’autorità competente nei settori in cui il presente regolamento prevede la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti di più di uno Stato membro, le autorità competenti possono deferire la questione all’AESFEM, che può intervenire in virtù dei poteri che le sono conferiti a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010, nella misura in cui il disaccordo non riguardi l’, paragrafo 1, lettera b), punto i), o l’, paragrafo 1, lettera d), punto i), del presente regolamento.
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Art. 25 Regolamento (UE) 2013/346 | Portale Normativo