Art. 27
In vigore dal 17 apr 2013
1. La Commissione riesamina il presente regolamento ai sensi del paragrafo 2. Tale riesame prevede uno studio generale sul funzionamento delle norme del presente regolamento e sull’esperienza acquisita nell’applicarle, in particolare:
a)
sulla misura in cui la denominazione «EuSEF» è stata utilizzata dai gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale in diversi Stati membri, internamente o su base transfrontaliera;
b)
sulla distribuzione geografica e settoriale degli investimenti realizzati dai fondi qualificati per l’imprenditoria sociale;
c)
sull’adeguatezza dei requisiti in materia di informazione a norma dell’, in particolare in merito al fatto che siano o meno sufficienti per consentire agli investitori di adottare decisioni di investimento informate;
d)
sull’utilizzo dei diversi investimenti ammissibili da parte dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e il modo in cui questo ha inciso sullo sviluppo delle imprese sociali nell’Unione;
e)
sull’opportunità di istituire un marchio europeo per le «imprese sociali»;
f)
sulla possibilità di autorizzare l’utilizzo della denominazione «EuSEF» per i fondi per l’imprenditoria sociale stabiliti in un paese terzo, tenendo conto dell’esperienza maturata con l’applicazione della raccomandazione della Commissione concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale;
g)
sull’applicazione pratica dei criteri per l’identificazione delle imprese di portafoglio ammissibili, il relativo impatto sullo sviluppo delle imprese sociali nell’Unione e il loro impatto sociale positivo;
h)
su un’analisi delle procedure attuate dai gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale al fine di misurare l’impatto sociale positivo prodotto dalle imprese di portafoglio ammissibili, di cui all’, e una valutazione della fattibilità di introdurre norme armonizzate atte a misurare l’impatto sociale a livello di Unione in maniera coerente con la politica sociale dell’Unione;
i)
sulla possibilità di estendere la commercializzazione dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale presso gli investitori al dettaglio;
j)
sull’opportunità di includere i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale tra le attività ammissibili di cui alla direttiva 2009/65/CE;
k)
sull’opportunità di integrare il presente regolamento con un regime del depositario;
l)
sull’esame di eventuali ostacoli fiscali ai fondi per l’imprenditoria sociale e sulla valutazione di eventuali incentivi fiscali intesi a incoraggiare questo tipo di imprenditoria nell’Unione;
m)
sulla valutazione di eventuali ostacoli che potrebbero aver impedito gli investimenti in fondi che utilizzano la denominazione «EuSEF», inclusa l’incidenza sugli investitori istituzionali di altre disposizioni normative dell’Unione di natura prudenziale.
2. Il riesame di cui al paragrafo 1 è condotto:
a)
entro il 22 luglio 2017 per quanto riguarda le lettere da a) a e), e da g) a m); e
b)
entro il 22 luglio 2015 per quanto riguarda la lettera f).
3. In seguito al riesame di cui al paragrafo 1 e dopo aver consultato l’AESFEM, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.
Storico versioni
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