Art. 6

In vigore dal 17 apr 2013
1.   I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale commercializzano le quote e le azioni dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale esclusivamente presso gli investitori che sono considerati investitori professionali ai sensi della sezione I dell’allegato II della direttiva 2004/39/CE o che possono, su richiesta, essere trattati come investitori professionali ai sensi della sezione II dell’allegato II della direttiva 2004/39/CE, oppure presso altri investitori che: a) si impegnino a investire almeno 100 000 EUR; nonché b) dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l’impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all’impegno previsto. 2.   Il paragrafo 1 non si applica agli investimenti effettuati da dirigenti, direttori o lavoratori coinvolti nella gestione di un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale allorché investono nei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale da loro gestiti.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2013/346 | Portale Normativo