Art. 80

Conflitti di interesse

In vigore dal 19 dic 2012
Conflitti di interesse 1.   Conformemente all’, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, per valutare se una delega sia in conflitto con gli interessi del GEFIA o degli investitori del FIA si considera almeno quanto segue: a) quando il GEFIA e il delegato sono membri dello stesso gruppo o hanno qualsiasi altra relazione contrattuale, la misura in cui il delegato controlli il GEFIA o abbia la capacità di influenzarne le azioni; b) quando il delegato e un investitore del FIA interessato sono membri dello stesso gruppo o hanno qualsiasi altra relazione contrattuale, la misura in cui tale investitore controlli il delegato o abbia la capacità di influenzarne le azioni; c) la probabilità che il delegato realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a spese del FIA o dei suoi investitori; d) la probabilità che il delegato abbia un interesse nel risultato di un servizio prestato o di un’attività eseguita a favore del GEFIA o del FIA; e) la probabilità che il delegato abbia un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente rispetto agli interessi del FIA o degli investitori del FIA; f) la probabilità che il delegato riceva o riceverà da una persona diversa dal GEFIA un incentivo in relazione alle attività di gestione collettiva di portafogli fornite al GEFIA e ai FIA da esso gestiti, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente fatturate per tale servizio. 2.   La funzione di gestione del portafoglio o del rischio può essere considerata funzionalmente e gerarchicamente separata da altri compiti potenzialmente in conflitto solo quando sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) le persone partecipanti alle attività di gestione del portafoglio non partecipano all’esecuzione di attività potenzialmente in conflitto, come le attività di controllo; b) le persone partecipanti alle attività di gestione del rischio non partecipano all’esecuzione di attività potenzialmente in conflitto, come le attività operative; c) le persone partecipanti alle funzioni di gestione del rischio non sono controllate dalle persone responsabili dell’esecuzione di attività operative; d) la separazione è garantita rispetto a tutta la struttura gerarchica del delegato, compreso l’organo di gestione, ed è soggetta al controllo dell’organo di gestione e, se esistente, della funzione di sorveglianza del delegato. 3.   I potenziali conflitti di interesse sono considerati identificati, gestiti, monitorati e comunicati in modo adeguato agli investitori del FIA solo se: a) il GEFIA garantisce che il delegato adotti tutte le misure ragionevoli per identificare, gestire e monitorare potenziali conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra lui stesso e il GEFIA, il FIA o gli investitori del FIA. Il GEFIA garantisce che il delegato disponga di procedure corrispondenti a quelle richieste a norma degli articoli da 31 a 34; b) il GEFIA garantisce che il delegato comunichi potenziali conflitti di interesse, nonché le procedure e misure che deve adottare per gestire tali conflitti, al GEFIA, il quale li comunica al FIA e agli investitori del FIA conformemente all’.
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