Art. 81
Consenso a subdeleghe e loro notifica
In vigore dal 19 dic 2012
Consenso a subdeleghe e loro notifica
1. La subdelega acquista efficacia quando il GEFIA esprime il proprio consenso per iscritto.
Un consenso generico dato in anticipo dal GEFIA non è considerato valido ai fini dell’, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2011/61/UE.
2. A norma dell’, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, la comunicazione contiene i dati del delegato, il nome dell’autorità competente presso la quale il subdelegato è autorizzato o registrato, le funzioni delegate, i FIA interessati dalla subdelega, una copia del consenso scritto dato dal GEFIA e la data prevista di decorrenza della subdelega.
Storico versioni
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