Art. 83

Elementi contrattuali

In vigore dal 19 dic 2012
Elementi contrattuali 1.   Il depositario, da un lato, e il GEFIA e/o il FIA, dall’altro, concludono un contratto relativo alla nomina del depositario in conformità all’, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE, includendovi almeno gli elementi seguenti: a) descrizione dei servizi prestati dal depositario e delle procedure adottate per ogni tipologia di attività nelle quali il FIA può investire e che sono poi affidate al depositario; b) descrizione delle modalità di esercizio della funzione di custodia e di sorveglianza, secondo le tipologie di attività e le aree geografiche in cui il FIA intende investire. Relativamente alle funzioni di custodia la descrizione include gli elenchi dei paesi e le procedure per aggiungervi un paese o, secondo i casi, per depennarlo. È assicurata la conformità alle informazioni comunicate nel regolamento, nei documenti costitutivi e nella documentazione promozionale del FIA per quanto attiene alle attività in cui questo può investire; c) dichiarazione secondo cui ogni eventuale delega di funzioni di custodia lascia impregiudicata la responsabilità del depositario, a meno che questo non se ne sia esonerato in conformità dell’, paragrafo 13 o 14, della direttiva 2011/61/UE; d) periodo di validità del contratto e condizioni applicabili alla sua modifica e risoluzione, compresa la descrizione delle situazioni che possono determinarne la risoluzione e della procedura di risoluzione, così come, ove applicabili, le procedure cui il depositario deve attenersi per trasmettere tutte le informazioni pertinenti al successore; e) obblighi di riservatezza applicabili alle parti in conformità alle pertinenti disposizioni di legge e regolamentari. Detti obblighi non ostano alla facoltà delle autorità competenti di accedere alla documentazione e alle informazioni pertinenti; f) mezzi e procedure con cui il depositario trasmette al GEFIA o al FIA tutte le informazioni pertinenti di cui necessita per l’esecuzione delle sue funzioni, compreso l’esercizio dei diritti connessi alle attività, e per permettere al GEFIA e al FIA di disporre tempestivamente di un quadro generale accurato dei conti del FIA; g) mezzi e procedure con cui il GEFIA o il FIA trasmettono al depositario tutte le informazioni pertinenti di cui necessita per l’esercizio delle sue funzioni, ovvero provvedono a che esso vi abbia accesso, comprese procedure atte ad assicurare che il depositario riceva informazioni dalle altre parti nominate dal FIA o dal GEFIA; h) indicazione dell’eventuale facoltà del depositario, o del terzo cui sono delegate funzioni di custodia a norma dell’, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE, di riutilizzare le attività affidategli, e delle eventuali condizioni cui tale riutilizzo è subordinato; i) procedure da seguire quando è ipotizzata una modifica del regolamento, dei documenti costitutivi o della documentazione promozionale del FIA, con illustrazione delle situazioni in cui il depositario deve essere informato ovvero in cui la modifica è subordinata al suo accordo preliminare; j) tutte le informazioni necessarie che devono essere scambiate tra, da un lato, il FIA, il GEFIA o il terzo che opera per conto del FIA o del GEFIA e, dall’altro, il depositario in relazione alla vendita, alla sottoscrizione, al rimborso, all’emissione, all’annullamento e al riacquisto di quote o azioni del FIA; k) tutte le informazioni necessarie che devono essere scambiate tra il FIA, il GEFIA, il terzo che opera per conto del FIA o del GEFIA e il depositario in relazione all’esercizio della funzione di sorveglianza e controllo da parte del depositario; l) qualora le parti del contratto prevedano di affidare a terzi parte delle rispettive funzioni, l’impegno a comunicare periodicamente gli estremi dei terzi nominati e, a richiesta, le informazioni sui criteri applicati alla loro selezione e le azioni previste per monitorarne le attività; m) informazioni sui compiti e sulle responsabilità delle parti del contratto per quanto riguarda gli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività illecite e del finanziamento del terrorismo; n) informazioni su tutti i conti in contante aperti a nome del FIA, o a nome del GEFIA che opera per conto del FIA, e procedure atte ad assicurare l’informazione del depositario in caso di apertura di un nuovo conto a nome del FIA o a nome del GEFIA per conto del FIA; o) particolari delle procedure di attivazione di livelli successivi di intervento predisposte dal depositario, compresa l’indicazione delle persone nel FIA e/o nel GEFIA che esso deve contattare all’avvio di una tale procedura; p) impegno del depositario a informare il GEFIA quando constata che la separazione delle attività non è, o non è più, sufficiente a tutelare dall’insolvenza di un terzo cui sono delegate funzioni di custodia a norma dell’, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE in una data giurisdizione; q) procedure atte a permettere al depositario di indagare, per quanto rientra nelle sue funzioni, sulla condotta del GEFIA e/o del FIA e di valutare la qualità delle informazioni trasmesse, anche mediante l’accesso ai libri contabili del FIA e/o del GEFIA ovvero mediante visite sul posto; r) procedure atte a permettere al GEFIA e/o al FIA di esaminare le prestazioni del depositario per quanto riguarda le sue obbligazioni contrattuali. 2.   I mezzi e le procedure di cui alle lettere da a) a r) sono illustrati dettagliatamente nel contratto di nomina del depositario o nell’eventuale sua successiva modifica. 3.   Il contratto di nomina del depositario o l’eventuale sua successiva modifica di cui al paragrafo 2 sono redatti per iscritto. 4.   Le parti possono convenire di trasmettersi tutte le informazioni, o parte di esse, per via elettronica, purché ne sia garantita l’adeguata registrazione. 5.   Salvo disposizione contraria nel diritto nazionale, non vige alcun obbligo di concludere un accordo scritto specifico per ciascun FIA; il GEFIA e il depositario possono concludere un accordo quadro nel quale sono elencati i FIA gestiti dal GEFIA ai quali esso si applica. 6.   È specificato il diritto nazionale applicabile al contratto di nomina del depositario e a qualsiasi accordo successivo.
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Elementi contrattuali (Art. 83 Regolamento (UE) 2013/231) — Testo vigente | Portale Normativo