Art. 82

Società fantasma e GEFIA non più considerati gestori di FIA

In vigore dal 19 dic 2012
Società fantasma e GEFIA non più considerati gestori di FIA 1.   Il GEFIA è ritenuto una società fantasma e cessa di essere considerato gestore del FIA almeno nelle situazioni seguenti: a) il GEFIA non dispone più delle risorse e competenze necessarie per controllare efficacemente i compiti delegati e gestire i rischi connessi con la delega; b) il GEFIA non ha più il potere di prendere decisioni in settori chiave soggetti alla responsabilità dell’alta dirigenza o di esercitare le funzioni dell’alta dirigenza in particolare in relazione all’attuazione della politica generale di investimento e delle strategie di investimento; c) il GEFIA perde i propri diritti contrattuali di indagare, ispezionare, avere accesso o dare istruzioni ai suoi delegati o l’esercizio di tali diritti diventa impossibile in pratica; d) le funzioni di gestione degli investimenti delegate dal GEFIA superano in misura sostanziale le funzioni di gestione degli investimenti esercitate dal GEFIA stesso. In sede di valutazione della portata della delega, le autorità competenti valutano la struttura della delega nel suo complesso, tenendo conto non solo delle attività gestite nel quadro della delega ma anche dei seguenti criteri qualitativi: i) dei tipi di attività in cui ha investito il FIA o il GEFIA per conto del FIA e dell’importanza delle attività gestite nel quadro della delega per il profilo di rischio e di rendimento del FIA; ii) dell’importanza delle attività oggetto della delega per il raggiungimento degli obiettivi di investimento del FIA; iii) della diversificazione geografica e settoriale degli investimenti del FIA; iv) del profilo di rischio del FIA; v) del tipo di strategia di investimento perseguito dal FIA o dal GEFIA per conto del FIA; vi) dei tipi di compiti delegati rispetto a quelli mantenuti, e vii) dell’assetto dei delegati e dei loro subdelegati, dell’area geografica in cui operano e della loro struttura societaria, compreso se la delega sia conferita ad un soggetto appartenente allo stesso gruppo societario del GEFIA. 2.   La Commissione sorveglia l’applicazione del presente articolo alla luce degli sviluppi del mercato. Essa riesamina la situazione dopo due anni e, se necessario, adotta misure appropriate per precisare ulteriormente le condizioni alle quali è considerato che il GEFIA ha delegato le proprie funzioni in misura tale da diventare una società fantasma cessando di essere il gestore del FIA. 3.   L’AESFEM può emanare orientamenti per garantire un’applicazione uniforme delle strutture delle deleghe in tutta l’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2013:231:oj#art-82

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo