Art. 85

Monitoraggio del contante — obblighi generali

In vigore dal 19 dic 2012
Monitoraggio del contante — obblighi generali 1.   Laddove è tenuto o aperto un conto in contante a nome del FIA, o a nome del GEFIA che opera per conto del FIA ovvero a nome del depositario che opera per conto del FIA, presso un soggetto di cui all’, paragrafo 7, della direttiva 2011/61/UE, il GEFIA assicura che il depositario disponga, al momento dell’assunzione delle funzioni e successivamente su base continuativa, di tutte le informazioni pertinenti di cui necessita per assolvere i suoi obblighi. 2.   Per poter accedere a tutte le informazioni inerenti ai conti in contante del FIA e disporre di un quadro chiaro di tutti i flussi di cassa del FIA, il depositario è come minimo: a) informato, all’atto della nomina, di tutti i preesistenti conti in contante aperti a nome del FIA o a nome del GEFIA che opera per suo conto; b) informato dell’apertura di qualsiasi nuovo conto in contante del FIA o del GEFIA che opera per suo conto; c) informato esaurientemente riguardo ai conti in contante aperti presso un soggetto terzo direttamente da tali soggetti terzi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2013:231:oj#art-85

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Monitoraggio del contante — obblighi generali (Art. 85 Regolamento (UE) 2013/231) — Testo vigente | Portale Normativo