Art. 86
Monitoraggio dei flussi di cassa del FIA
In vigore dal 19 dic 2012
Monitoraggio dei flussi di cassa del FIA
Il depositario assicura il monitoraggio effettivo e adeguato dei flussi di cassa del FIA, in particolare provvedendo almeno a:
a)
garantire che il contante del FIA sia registrato integralmente in conti aperti presso i soggetti di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2006/73/CE, nei pertinenti mercati in cui sono richiesti conti in contante ai fini delle operazioni del FIA e che sono sottoposti ad una regolamentazione e ad una vigilanza prudenziali che hanno lo stesso effetto della normativa dell’Unione e che sono effettivamente applicate e conformi ai principi stabiliti all’ della direttiva 2006/73/CE;
b)
applicare procedure efficaci e adeguate per la riconciliazione di tutti i movimenti di cassa ed effettuare tali riconciliazioni quotidianamente o, per i movimenti di cassa infrequenti, quando il movimento di cassa si verifica;
c)
applicare procedure atte a individuare, alla chiusura della giornata, i flussi di cassa significativi, in particolare quelli potenzialmente non in linea con le operazioni del FIA;
d)
riesaminare periodicamente l’adeguatezza di dette procedure, anche riesaminando, almeno una volta l’anno, l’intero processo di riconciliazione e provvedendo a che esso includa i conti in contante aperti a nome del FIA, a nome del GEFIA che opera per conto del FIA o a nome del depositario che opera per conto del FIA;
e)
monitorare su base continuativa i risultati delle riconciliazioni e gli interventi attuati in risposta alle discrepanze rilevate nelle procedure di riconciliazione e informare il GEFIA, qualora un’irregolarità non sia stata sanata senza indebito ritardo, nonché le autorità competenti, qualora la situazione non possa essere chiarita e/o sanata;
f)
verificare che le posizioni per cassa da esso registrate siano in linea con quelle del GEFIA. Il GEFIA provvede a che il depositario riceva tutte le istruzioni e informazioni concernenti un conto in contante aperto presso un terzo in modo da poter procedere alla propria procedura di riconciliazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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