Art. 78
Delega della gestione del portafoglio o del rischio
In vigore dal 19 dic 2012
Delega della gestione del portafoglio o del rischio
1. Il presente articolo si applica in caso di delega della gestione del portafoglio o del rischio.
2. I seguenti soggetti sono considerati autorizzati o registrati ai fini della gestione delle attività e sottoposti a vigilanza conformemente all’, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/61/UE:
a)
le società di gestione autorizzate a norma della direttiva 2009/65/CE;
b)
le imprese di investimento autorizzate ad esercitare l’attività di gestione dei portafogli a norma della direttiva 2004/39/CE;
c)
gli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2006/48/CE aventi l’autorizzazione a esercitare l’attività di gestione dei portafogli a norma della direttiva 2004/39/CE;
d)
i GEFIA esterni autorizzati a norma della direttiva 2011/61/UE;
e)
i soggetti di paesi terzi autorizzati o registrati ai fini della gestione delle attività ed effettivamente soggetti alla vigilanza di un’autorità competente in tali paesi.
3. In caso di conferimento della delega a imprese di paesi terzi, sono soddisfatte le seguenti condizioni conformemente all’, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/61/UE:
a)
deve esistere un accordo scritto tra le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA e le autorità di vigilanza dell’impresa alla quale è conferita la delega;
b)
con riferimento all’impresa alla quale è conferita la delega, l’accordo di cui alla lettera a), consente alle autorità competenti di:
i)
ottenere su richiesta le informazioni pertinenti necessarie per esercitare i compiti di vigilanza di cui alla direttiva 2011/61/UE;
ii)
ottenere accesso ai documenti detenuti nel paese terzo che siano pertinenti per l’assolvimento delle loro funzioni di vigilanza;
iii)
eseguire ispezioni sul posto nei locali dell’impresa alla quale sono state delegate funzioni. Le procedure pratiche per le ispezioni sul posto sono specificate nel dettaglio nell’accordo scritto;
iv)
ricevere appena possibile informazioni dall’autorità di vigilanza del paese terzo ai fini dell’indagine su presunte violazioni dei requisiti della direttiva 2011/61/UE e delle sue misure di esecuzione;
v)
cooperare, conformemente al diritto nazionale e internazionale applicabile all’autorità di vigilanza del paese terzo e alle autorità competenti dell’UE, nell’attività di contrasto delle violazioni degli obblighi della direttiva 2011/61/UE e delle sue misure di esecuzione e della pertinente normativa nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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