Art. 78

Delega della gestione del portafoglio o del rischio

In vigore dal 19 dic 2012
Delega della gestione del portafoglio o del rischio 1.   Il presente articolo si applica in caso di delega della gestione del portafoglio o del rischio. 2.   I seguenti soggetti sono considerati autorizzati o registrati ai fini della gestione delle attività e sottoposti a vigilanza conformemente all’, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/61/UE: a) le società di gestione autorizzate a norma della direttiva 2009/65/CE; b) le imprese di investimento autorizzate ad esercitare l’attività di gestione dei portafogli a norma della direttiva 2004/39/CE; c) gli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2006/48/CE aventi l’autorizzazione a esercitare l’attività di gestione dei portafogli a norma della direttiva 2004/39/CE; d) i GEFIA esterni autorizzati a norma della direttiva 2011/61/UE; e) i soggetti di paesi terzi autorizzati o registrati ai fini della gestione delle attività ed effettivamente soggetti alla vigilanza di un’autorità competente in tali paesi. 3.   In caso di conferimento della delega a imprese di paesi terzi, sono soddisfatte le seguenti condizioni conformemente all’, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/61/UE: a) deve esistere un accordo scritto tra le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA e le autorità di vigilanza dell’impresa alla quale è conferita la delega; b) con riferimento all’impresa alla quale è conferita la delega, l’accordo di cui alla lettera a), consente alle autorità competenti di: i) ottenere su richiesta le informazioni pertinenti necessarie per esercitare i compiti di vigilanza di cui alla direttiva 2011/61/UE; ii) ottenere accesso ai documenti detenuti nel paese terzo che siano pertinenti per l’assolvimento delle loro funzioni di vigilanza; iii) eseguire ispezioni sul posto nei locali dell’impresa alla quale sono state delegate funzioni. Le procedure pratiche per le ispezioni sul posto sono specificate nel dettaglio nell’accordo scritto; iv) ricevere appena possibile informazioni dall’autorità di vigilanza del paese terzo ai fini dell’indagine su presunte violazioni dei requisiti della direttiva 2011/61/UE e delle sue misure di esecuzione; v) cooperare, conformemente al diritto nazionale e internazionale applicabile all’autorità di vigilanza del paese terzo e alle autorità competenti dell’UE, nell’attività di contrasto delle violazioni degli obblighi della direttiva 2011/61/UE e delle sue misure di esecuzione e della pertinente normativa nazionale.
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