Art. 102
Ragioni oggettive per cui il depositario stipula l’esonero dalla responsabilità
In vigore dal 19 dic 2012
Ragioni oggettive per cui il depositario stipula l’esonero dalla responsabilità
1. Le ragioni oggettive per stipulare l’esonero a norma dell’, paragrafo 13, della direttiva 2011/61/UE sono:
a)
limitate alle circostanze precise e concrete che caratterizzano una data attività;
b)
coerenti con le politiche e decisioni del depositario.
2. Le ragioni oggettive sono stabilite ogni volta che il depositario intende esonerarsi dalla responsabilità.
3. Si ritiene che il depositario abbia ragioni oggettive per stipulare l’esonero dalla responsabilità a norma dell’, paragrafo 13, della direttiva 2011/61/UE se esso può dimostrare di non aver avuto altra scelta che delegare le funzioni di custodia ad un terzo. La situazione si verifica in particolare quando:
a)
la legislazione di un paese terzo prevede l’obbligo che determinati strumenti finanziari siano tenuti in custodia da un soggetto locale e vi sono soggetti locali che soddisfano i criteri per la delega di cui all’, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE; oppure
b)
il GEFIA insiste per mantenere un investimento in una data giurisdizione nonostante gli avvertimenti del depositario riguardo al rischio maggiorato che esso comporta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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