Art. 103
Relazione annuale — principi generali
In vigore dal 19 dic 2012
Relazione annuale — principi generali
Tutte le informazioni riportate nella relazione annuale, comprese quelle specificate nella presente sezione, sono presentate in modo da assicurarne la pertinenza, attendibilità, comparabilità e chiarezza. La relazione annuale riporta le informazioni di cui gli investitori necessitano riguardo a determinate strutture di FIA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2013:231:oj#art-103