Art. 101
Esonero dalla responsabilità a norma dell’articolo 21, paragrafo 12, della direttiva 2011/61/UE
In vigore dal 19 dic 2012
Esonero dalla responsabilità a norma dell’, paragrafo 12, della direttiva 2011/61/UE
1. La responsabilità del depositario a norma dell’, paragrafo 12, secondo comma, della direttiva 2011/61/UE non scatta se il depositario è in grado di dimostrare il soddisfacimento di tutte le condizioni seguenti:
a)
l’evento che ha determinato la perdita non è imputabile ad atti o omissioni del depositario o del terzo al quale è stata delegata la custodia degli strumenti finanziari in questione a norma dell’, paragrafo 8, lettera a), della direttiva 2011/61/UE;
b)
il depositato non sarebbe stato ragionevolmente in grado di impedire il verificarsi dell’evento che ha determinato la perdita pur adottando tutte le precauzioni del depositario diligente risultanti dalla pratica comune nel settore;
c)
il depositario non sarebbe stato in grado di impedire la perdita pur esercitando una diligenza dovuta rigorosa e completa.
Tale condizione è considerata soddisfatta quando il depositario ha provveduto a che esso stesso e il terzo al quale è stata delegata la custodia degli strumenti finanziari in questione a norma dell’, paragrafo 8, lettera a), della direttiva 2011/61/UE abbiano attuato tutti gli interventi seguenti:
i)
predisposizione, attuazione, applicazione e mantenimento di strutture e procedure, nonché attivazione di competenze, adeguate e proporzionate alla natura e alla complessità delle attività del FIA, al fine di individuare tempestivamente e di monitorare costantemente gli eventi esterni che possono determinare la perdita di uno strumento finanziario tenuto in custodia;
ii)
valutazione su base continuativa dell’eventualità che gli eventi individuati a norma del punto i) comportino un rischio significativo di perdita di uno strumento finanziario tenuto in custodia;
iii)
comunicazione al GEFIA dei rischi significativi individuati e attuazione degli eventuali interventi atti a impedire o contenere la perdita di strumenti finanziari tenuti in custodia laddove siano stati individuati eventi esterni, reali o potenziali, che si ritiene comportino un rischio significativo di perdita di uno strumento finanziario tenuto in custodia.
2. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere considerate soddisfatte nelle circostanze seguenti:
a)
evento naturale che sfugge al controllo o all’influenza dell’uomo;
b)
adozione di leggi, decreti, regolamenti, decisioni o ordinanze da parte di un’amministrazione statale o di un ente pubblico, compresi gli organi giudiziari, che si ripercuotano sugli strumenti finanziari tenuti in custodia;
c)
guerra, sommossa o altri disordini di rilievo.
3. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non sono considerate soddisfatte in circostanze quali errore contabile, disfunzione operativa, frode, inadempimento degli obblighi di separazione a livello del depositario o del terzo al quale è stata delegata la custodia degli strumenti finanziari in questione a norma dell’, paragrafo 8, lettera a), della direttiva 2011/61/UE.
4. Il presente articolo si applica mutatis mutandis al delegato laddove il depositario gli ha trasferito per contratto la responsabilità a norma dell’, paragrafi 13 e 14, della direttiva 2011/61/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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