Art. 100
Perdita di uno strumento finanziario custodito
In vigore dal 19 dic 2012
Perdita di uno strumento finanziario custodito
1. Uno strumento finanziario custodito dal depositario o dal terzo cui la custodia è stata delegata è considerato perduto ai sensi dell’, paragrafo 12, della direttiva 2011/61/UE quando si verifica una delle circostanze seguenti:
a)
l’asserito diritto di proprietà del FIA è dimostrato non valido, perché ha cessato di esistere ovvero non è mai esistito;
b)
il FIA è stato privato definitivamente del diritto di proprietà sullo strumento finanziario;
c)
il FIA non può disporre, direttamente o indirettamente, dello strumento finanziario.
2. Il GEFIA appura la perdita dello strumento finanziario a seguito di un processo documentato cui le autorità competenti hanno facile accesso. Una volta appurata, la perdita è notificata immediatamente agli investitori su supporto durevole.
3. Lo strumento finanziario custodito non è considerato perduto ai sensi dell’, paragrafo 12, della direttiva 2011/61/UE quando il FIA è privato in via definitiva del diritto di proprietà su di esso, ma lo strumento è sostituito da uno o più altri strumenti finanziari ovvero convertito in essi.
4. In caso di insolvenza del terzo cui è stata delegata la custodia dello strumento finanziario, il GEFIA appura la perdita dello strumento finanziario custodito non appena si verifica in modo incontrovertibile una delle circostanze previste al paragrafo 1.
Una delle circostanze previste al paragrafo 1 si verifica in modo incontrovertibile al più tardi a conclusione della procedura di insolvenza. Il GEFIA e il depositario seguono attentamente l’andamento della procedura di insolvenza al fine di stabilire se tutti gli strumenti finanziari affidati al terzo cui è stata delegata la loro custodia, o alcuni di essi, siano effettivamente perduti.
5. La perdita di uno strumento finanziario custodito è appurata a prescindere dal fatto che le circostanze previste al paragrafo 1 si siano verificate a seguito di frode, negligenza o altra condotta intenzionale o involontaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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