Art. 98

Diligenza dovuta

In vigore dal 19 dic 2012
Diligenza dovuta 1.   Per assicurare la conformità all’, paragrafo 11, lettera c), della direttiva 2011/61/UE, il depositario attua e applica una procedura adeguata e documentata di diligenza dovuta per la selezione e il monitoraggio costante del delegato. Detta procedura è riesaminata periodicamente, almeno a cadenza annuale, ed è messa, a richiesta, a disposizione delle autorità competenti. 2.   Nella selezione e nella nomina del terzo cui sono delegate funzioni di custodia a norma dell’, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE, il depositario esercita tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute al fine di assicurare che l’affidamento a tale terzo offra un livello adeguato di tutela degli strumenti finanziari. Provvede almeno a: a) valutare il quadro regolamentare e giuridico, compresi il rischio paese, il rischio di custodia e l’esecutività dei contratti del terzo. La valutazione permette al depositario, in particolare, di determinare le potenziali ripercussioni dell’insolvenza del terzo sulle attività e sui diritti del FIA. Il depositario informa immediatamente il GEFIA se constata che la separazione delle attività non è sufficiente a tutelare dall’insolvenza a causa della normativa vigente nel paese in cui il terzo è ubicato; b) valutare se le pratiche, le procedure e i controlli interni del terzo sono atti ad assicurare un livello elevato di cura e tutela degli strumenti finanziari del FIA o del GEFIA che opera per suo conto; c) valutare se la solidità finanziaria e la reputazione del terzo sono consone ai compiti delegati. La valutazione si basa sia sulle informazioni comunicate dal potenziale terzo sia su altri dati e informazioni, se disponibili; d) accertare che il terzo abbia le capacità operative e tecnologiche che gli consentono di esercitare i compiti di custodia ad esso delegati garantendo un livello soddisfacente di tutela e sicurezza. 3.   Il depositario esercita tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nel riesame periodico e nel monitoraggio costante, al fine di assicurare che il terzo continui a soddisfare i criteri stabiliti nel paragrafo 1 e le condizioni previste nell’, paragrafo 11, lettera d), della direttiva 2011/61/UE. A tal fine il depositario provvede almeno a: a) monitorare le prestazioni del terzo e la relativa conformità ai criteri stabiliti dal depositario stesso; b) assicurare che il terzo mantenga un livello elevato di cura, prudenza e diligenza nell’esercizio dei compiti di custodia e, in particolare, che separi efficacemente gli strumenti finanziari conformemente agli obblighi di cui all’; c) riesaminare i rischi di custodia insiti nella decisione di affidare le attività al terzo e comunicare senza indebito ritardo qualsiasi loro variazione al FIA o al GEFIA. La valutazione si basa sia sulle informazioni comunicate dal terzo sia su altri dati e informazioni, se disponibili. In periodo di turbolenze sui mercati o quando è stato individuato un rischio, la frequenza e l’ampiezza del riesame aumentano. Il depositario informa immediatamente il GEFIA se constata che la separazione delle attività non è più sufficiente a tutelare dall’insolvenza a causa della normativa vigente nel paese in cui il terzo è ubicato. 4.   Qualora il delegato terzo deleghi a sua volta una delle funzioni delegategli, si applicano mutatis mutandis le condizioni e i criteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. 5.   Il depositario monitora l’osservanza dell’, paragrafo 4, della direttiva 2011/61/UE. 6.   Il depositario predispone piani di emergenza per ciascun mercato in cui affida a un terzo l’esercizio di funzioni di custodia a norma dell’, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE. Il piano include l’indicazione dell’eventuale prestatore alternativo. 7.   Qualora il delegato non soddisfi più i requisiti, il depositario adotta le misure, risoluzione del contratto compresa, che rispondono al miglior interesse del FIA e dei relativi investitori.
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