Art. 31

Competenze specifiche della Commissione a norma dei trattati

In vigore dal 29 ott 2012
Competenze specifiche della Commissione a norma dei trattati [, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario] 1.   Gli articoli del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo «TFUE») che attribuiscono direttamente alla Commissione competenze specifiche sono i seguenti: a) (dialogo sociale); b) (studi, pareri, consultazioni in materia sociale); c) (relazioni speciali nel settore sociale); d) , paragrafo 2 (iniziative per promuovere il coordinamento in materia di tutela della salute); e) , paragrafo 2 (iniziative per promuovere il coordinamento in materia di reti transeuropee); f) , paragrafo 2 (iniziative per promuovere il coordinamento in materia industriale); g) , secondo comma (relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale); h) , paragrafo 2 (iniziative per promuovere il coordinamento in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico); i) (relazione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico); j) , paragrafo 2 (iniziative per promuovere il coordinamento delle politiche in materia di cooperazione allo sviluppo); k) , paragrafo 6 (iniziative per promuovere il coordinamento in materia di dispositivi di aiuto umanitario). 2.   Gli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (in prosieguo «trattato Euratom») che attribuiscono direttamente alla Commissione competenze specifiche sono i seguenti: a) (interventi finanziari, nei limiti previsti in bilancio, in campagne di ricerche minerarie sui territori degli Stati membri); b) articoli da 77 a 85. 3.   Gli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere completati nella presentazione del progetto di bilancio indicando articoli e importi interessati.
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Competenze specifiche della Commissione a norma dei trattati (Art. 31 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo