Art. 210

Sostegno finanziario a terzi

In vigore dal 29 ott 2012
Sostegno finanziario a terzi ( del regolamento finanziario) Sempre che gli obiettivi o i risultati da conseguire siano indicati in modo sufficientemente particolareggiato nelle condizioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento finanziario, il margine discrezionale può considerarsi escluso se la decisione o convenzione di sovvenzione specifica anche quanto segue: a) l’importo massimo del sostegno finanziario che può essere versato a terzi, che non deve essere superiore a 60 000 EUR, a meno che esso non sia l’obiettivo primario dell’azione, e i criteri da applicare per determinare l’importo esatto; b) i diversi tipi di attività che possono beneficiare del sostegno finanziario, sulla base di un elenco tassativo; c) la definizione delle persone o delle categorie di persone che possono beneficiare di tale sostegno finanziario e i criteri per attribuirlo.
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Sostegno finanziario a terzi (Art. 210 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo