Art. 208

Sospensione e riduzione della sovvenzione

In vigore dal 29 ott 2012
Sospensione e riduzione della sovvenzione ( del regolamento finanziario) 1.   L’esecuzione della convenzione o decisione di sovvenzione, la partecipazione di un beneficiario alla loro esecuzione ovvero i pagamenti possono essere sospesi allo scopo di verificare se siano stati effettivamente commessi presunti errori sostanziali, irregolarità, frodi o violazione degli obblighi. Se non sono confermati, l’esecuzione riprende quanto prima. 2.   In caso d’inesecuzione o di esecuzione difettosa, parziale o tardiva dell’azione o del programma di lavoro autorizzato, l’ordinatore responsabile, dopo aver dato al beneficiario l’opportunità di presentare osservazioni, riduce la sovvenzione o la recupera proporzionalmente, in funzione della fase della procedura.
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Sospensione e riduzione della sovvenzione (Art. 208 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo