Art. 212
Regole di concorso
In vigore dal 29 ott 2012
Regole di concorso
(, paragrafo 2, del regolamento finanziario)
1. Le regole di concorso dispongono quanto segue:
a)
le condizioni di partecipazione, che stabiliscono almeno:
i)
i criteri di ammissibilità;
ii)
le modalità e il termine finale di iscrizione dei partecipanti, se necessaria, e di presentazione delle proposte, alle condizioni previste al paragrafo 2;
iii)
l’esclusione dei partecipanti che si trovano in una delle situazioni di cui all’, paragrafo 1, e agli del regolamento finanziario;
iv)
la responsabilità esclusiva dei partecipanti in caso di azioni legali inerenti alle attività svolte nell’ambito del concorso;
v)
l’accettazione da parte dei vincitori dei controlli e delle revisioni contabili della Commissione, dell’OLAF e della Corte dei conti nonché degli obblighi in materia di pubblicità specificati dalle regole del concorso;
vi)
che al concorso si applica il diritto dell’Unione, integrato se necessario dal diritto nazionale indicato nelle regole del concorso;
vii)
il giudice o il tribunale arbitrale competente per le controversie;
viii)
che ai partecipanti che hanno dichiarato il falso, ovvero hanno commesso irregolarità o frodi, possono essere irrogate sanzioni finanziarie o amministrative, secondo le modalità stabilite all’ e in proporzione al valore dei premi;
b)
i criteri di attribuzione, tali da consentire di valutare la qualità delle proposte rispetto agli obiettivi perseguiti e ai risultati attesi nonché di stabilire obiettivamente il vincitore;
c)
l’importo del premio o dei premi;
d)
le modalità di versamento dei premi ai vincitori dopo l’attribuzione.
Ai fini del primo comma, lettera a), punto i), i beneficiari di sovvenzioni dell’Unione sono ammissibili, se non altrimenti disposto dalle regole del concorso.
Ai fini del primo comma, lettera a), punto vi), può essere prevista una deroga in caso di partecipazione di organizzazioni internazionali.
2. Per la presentazione delle proposte l’ordinatore responsabile sceglie mezzi di comunicazione a carattere non discriminatorio e che non hanno l’effetto di limitare l’accesso dei partecipanti al concorso.
I mezzi di comunicazione prescelti permettono di garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
a)
che ogni proposta contenga tutte le informazioni necessarie per la sua valutazione;
b)
che sia tutelata l’integrità dei dati;
c)
che sia tutelata la riservatezza delle proposte;
d)
che sia assicurato il rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati personali a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.
3. Le regole di concorso possono fissare le condizioni di annullamento del concorso, in particolare nel caso in cui i suoi obiettivi non possano essere conseguiti oppure quando risulterebbe vincitrice una persona fisica o giuridica che non soddisfa le condizioni di partecipazione.
4. Le regole di concorso sono pubblicate sul sito internet delle istituzioni dell’Unione. Inoltre, possono essere pubblicate con ogni altro mezzo adeguato, in particolare la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, qualora sia necessario garantire ulteriore pubblicità presso i potenziali partecipanti. Le regole di concorso possono essere pubblicate a decorrere dall’adozione della decisione di finanziamento di cui all’ del regolamento finanziario, anche nel corso dell’anno precedente l’esecuzione del bilancio. Anche ogni modifica del testo delle regole di concorso va pubblicata secondo le stesse modalità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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