Art. 214
Valutazione
In vigore dal 29 ott 2012
Valutazione
(, paragrafo 3, del regolamento finanziario)
1. Ai fini della valutazione delle proposte, l’ordinatore responsabile designa un gruppo composto da un numero minimo di tre esperti, che possono essere esperti esterni o persone in rappresentanza di non meno di due entità organizzative delle istituzioni o degli organismi di cui agli del regolamento finanziario, senza rapporto gerarchico tra loro, tranne nelle rappresentanze e negli organismi locali di cui all’ nonché negli organismi delegati di cui agli del regolamento finanziario, se mancano entità distinte.
Gli esperti di cui al primo comma devono soddisfare i requisiti in materia di conflitto d’interessi stabiliti all’ del regolamento finanziario.
Gli esperti esterni dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto d’interessi al momento della nomina e di impegnarsi a informare l’ordinatore responsabile dell’eventuale insorgenza di un conflitto d’interessi nel corso della procedura di valutazione.
2. Alla fine dei lavori del gruppo, i membri firmano un verbale che riprende tutte le proposte esaminate, con la valutazione della loro qualità e l’indicazione di quelle che possono essere premiate. Il verbale può essere firmato mediante un sistema computerizzato che consenta un’autenticazione sufficiente del firmatario.
Il verbale di cui al primo comma è conservato a fini di riferimento ulteriore.
3. L’ordinatore responsabile decide quindi se attribuire o no i premi. Tale decisione precisa inoltre quanto segue:
a)
l’oggetto e l’importo totale degli eventuali premi attribuiti;
b)
i nominativi degli eventuali vincitori, l’importo dei premi attribuiti a ciascun vincitore e i motivi della scelta;
c)
i nominativi dei partecipanti esclusi e i motivi dell’esclusione.
Storico versioni
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