Art. 181

Forme di sovvenzione

In vigore dal 29 ott 2012
Forme di sovvenzione ( del regolamento finanziario) 1.   Le sovvenzioni erogate nella forma di cui all’, lettera a), del regolamento finanziario sono determinate in base ai costi ammissibili, effettivamente sostenuti dal beneficiario e stimati preliminarmente nel bilancio di previsione presentato con la proposta e incluso nella convenzione o decisione di sovvenzione. 2.   I costi unitari di cui all’, lettera b), del regolamento finanziario coprono tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo con riferimento a un importo per unità. 3.   Le somme forfettarie di cui all’, lettera c), del regolamento finanziario coprono in modo generale tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo. 4.   I finanziamenti a tasso fisso di cui all’, lettera d), del regolamento finanziario coprono categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo applicando una percentuale.
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Forme di sovvenzione (Art. 181 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo