Art. 156
Garanzie dell’offerta
In vigore dal 29 ott 2012
Garanzie dell’offerta
(, paragrafo 3, del regolamento finanziario)
L’amministrazione aggiudicatrice può chiedere la costituzione di una garanzia dell’offerta, a norma dell’, nella misura dall’1 % al 2 % del valore totale dell’appalto.
La garanzia dell’offerta è liberata al momento dell’aggiudicazione dell’appalto. È trattenuta qualora l’offerta non sia presentata entro i termini fissati o in caso di successivo ritiro dell’offerta presentata.
Storico versioni
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