Art. 154
Termini in caso d’urgenza
In vigore dal 29 ott 2012
Termini in caso d’urgenza
(, paragrafo 1, del regolamento finanziario)
1. Qualora un’urgenza debitamente motivata renda impossibile rispettare i termini minimi previsti all’, paragrafo 3, per le procedure ristrette e le procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare, in giorni di calendario, i seguenti termini:
a)
per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine minimo di 15 giorni dalla data di invio del bando di gara ovvero di 10 giorni se il bando è trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni per via elettronica;
b)
per la ricezione delle offerte, un termine minimo di 10 giorni dalla data d’invio dell’invito a presentare offerte.
2. Nell’ambito delle procedure ristrette e delle procedure negoziate accelerate, le informazioni supplementari sul capitolato d’oneri sono comunicate a tutti i candidati od offerenti almeno quattro giorni di calendario prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte, purché tali informazioni siano state richieste tempestivamente.
Storico versioni
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