Art. 153
Termine per l’accesso ai documenti di gara
In vigore dal 29 ott 2012
Termine per l’accesso ai documenti di gara
(, paragrafo 1, del regolamento finanziario)
1. Purché siano stati tempestivamente richiesti prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, i capitolati d’oneri oppure i documenti descrittivi, nell’ambito della procedura di cui all’, e i documenti complementari sono inviati a tutti gli operatori economici che hanno chiesto il capitolato d’oneri o hanno manifestato interesse a partecipare al dialogo o a presentare un’offerta, entro cinque giorni lavorativi dopo la ricezione della richiesta, fatto salvo il paragrafo 4. Le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a rispondere alle richieste di documentazione presentate meno di cinque giorni lavorativi prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte.
2. Purché siano state tempestivamente richieste prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le informazioni supplementari sul capitolato d’oneri o sui documenti descrittivi o sui documenti complementari sono comunicate contemporaneamente a tutti gli operatori economici che hanno chiesto il capitolato d’oneri o hanno manifestato interesse a partecipare al dialogo o a presentare offerte, il più presto possibile e comunque almeno sei giorni di calendario prima del termine ultimo per la ricezione delle offerte oppure, per le richieste d’informazioni ricevute meno di otto giorni di calendario prima di tale termine ultimo, il più presto possibile dopo la ricezione della richiesta. Le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a rispondere alle richieste d’informazioni supplementari presentate meno di cinque giorni lavorativi prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte.
3. Quando, per qualunque motivo, i capitolati d’oneri e i documenti o le informazioni complementari non possono essere forniti entro i termini fissati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo o quando le offerte possono essere presentate soltanto previo sopralluogo o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d’oneri, i termini di ricezione delle offerte di cui all’ sono prorogati affinché tutti gli operatori economici possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per la formulazione delle offerte. La proroga è oggetto di una pubblicità appropriata, secondo le modalità di cui agli articoli da 123 a 126.
4. Nella procedura aperta, ivi compresi i sistemi dinamici di acquisizione di cui all’, non si applica il disposto del paragrafo 1 del presente articolo se tutti i documenti di gara e i documenti complementari sono liberamente, direttamente e completamente accessibili per via elettronica. In questo caso, il bando di gara di cui all’, paragrafo 3, indica l’indirizzo internet al quale è possibile consultare tali documenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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