Art. 155
Metodi di comunicazione
In vigore dal 29 ott 2012
Metodi di comunicazione
(, paragrafo 1, del regolamento finanziario)
1. L’amministrazione aggiudicatrice determina le modalità di presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione e può scegliere, a tale scopo, un mezzo esclusivo di comunicazione. Le offerte e le domande di partecipazione possono essere inviate per posta o per via elettronica. Le domande di partecipazione possono essere inviate anche via fax.
I mezzi di comunicazione prescelti sono comunemente disponibili e non limitano l’accesso degli operatori economici alla procedura di appalto.
I mezzi di comunicazione prescelti permettono di garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
a)
che ogni offerta o domanda contenga tutte le informazioni necessarie per la sua valutazione;
b)
che sia tutelata l’integrità dei dati;
c)
che sia tutelata la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e che l’amministrazione aggiudicatrice prenda visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
d)
che siano rispettati i requisiti in materia di protezione dei dati personali a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.
Se necessario a fini probatori, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che le domande di partecipazione inviate via fax siano confermate per posta o per via elettronica nei tempi più brevi e in ogni caso entro il termine ultimo di cui all’.
2. Quando l’amministrazione aggiudicatrice autorizza l’invio per via elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione, gli strumenti utilizzati e le loro caratteristiche tecniche devono avere carattere non discriminatorio ed essere comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell’informazione e della comunicazione generalmente in uso.
3. Tranne che per gli appalti di valore inferiore alla soglia stabilita all’, paragrafo 1, i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione garantiscono, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, che:
a)
l’operatore economico possa essere autenticato con certezza;
b)
l’ora e la data esatte della ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione possano essere stabilite con precisione;
c)
si possa ragionevolmente assicurare che nessuno possa avere accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti prima della scadenza dei termini specificati;
d)
in caso di violazione di questo divieto di accesso, si possa ragionevolmente assicurare che la violazione sia chiaramente rilevabile;
e)
solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;
f)
solo l’azione simultanea delle persone autorizzate possa permettere l’accesso alla totalità o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di appalto;
g)
l’azione simultanea delle persone autorizzate possa dare accesso ai dati trasmessi solo dopo la data specificata;
h)
i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti restino accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne conoscenza.
4. Quando l’amministrazione aggiudicatrice autorizza l’invio per via elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione, i documenti elettronici inviati tramite tali sistemi sono considerati essere gli originali ed essere firmati da un rappresentante autorizzato dell’operatore economico.
5. Quando l’offerta o la domanda di partecipazione sono presentate in forma di lettera, gli offerenti o i candidati scelgono fra le seguenti modalità:
a)
per via postale oppure tramite corriere: in questi casi, i documenti di gara precisano che vale la data di spedizione, della quale fa fede il timbro postale o la data della ricevuta di deposito;
b)
mediante deposito presso gli uffici dell’istituzione, direttamente o tramite qualsiasi mandatario dell’offerente o del candidato, nel qual caso i documenti di gara precisano, oltre alle informazioni di cui all’, paragrafo 2, lettera a), l’ufficio al quale le offerte o le domande di partecipazione sono consegnate contro ricevuta datata e firmata.
6. Per salvaguardare la segretezza ed evitare qualunque difficoltà se le offerte sono inviate mediante lettera, nel bando di gara figura la precisazione seguente:
L’offerta deve essere presentata in doppia busta chiusa. Oltre all’indicazione dell’ufficio destinatario che figura nel bando di gara, la busta interna deve recare la dicitura Bando di gara — Non deve essere aperto dal servizio postale interno. Qualora vengano utilizzate buste autoadesive, queste devono essere chiuse mediante strisce adesive trasversalmente alle quali dovrà essere apposta la firma del mittente.
Storico versioni
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