Art. 158

Comitato di valutazione delle offerte e delle domande di partecipazione

In vigore dal 29 ott 2012
Comitato di valutazione delle offerte e delle domande di partecipazione (, paragrafo 5, del regolamento finanziario) 1.   Tutte le domande di partecipazione e le offerte dichiarate conformi ai requisiti di cui all’ sono valutate e classificate da un comitato di valutazione costituito per ciascuna delle due fasi, in base ai criteri rispettivamente di esclusione e di selezione, da un lato, e ai criteri di aggiudicazione, dall’altro, annunciati preliminarmente. Tale comitato è nominato dall’ordinatore responsabile ed ha l’incarico di esprimere un parere consultivo sugli appalti di valore superiore alla soglia di cui all’, paragrafo 1. Tuttavia, l’ordinatore responsabile può decidere che tale comitato valuti e classifichi le offerte soltanto secondo i criteri di aggiudicazione e che i criteri di esclusione e di selezione siano valutati con altri mezzi adeguati che garantiscano l’assenza di conflitti d’interesse. 2.   Il comitato di valutazione comprende un numero minimo di tre persone, in rappresentanza di non meno di due entità organizzative delle istituzioni o degli organismi di cui all’ del regolamento finanziario, senza rapporto gerarchico tra loro; almeno una delle tre persone non deve dipendere dall’ordinatore responsabile. L’ordinatore responsabile si accerta che tali persone rispettino gli obblighi di cui all’ del regolamento finanziario. Presso le rappresentanze e le unità locali di cui all’ o isolate all’interno di uno Stato membro, se mancano entità distinte non si applica l’obbligo dell’assenza di rapporto gerarchico tra le entità organizzative. La composizione di detto comitato può essere identica a quella della commissione d’apertura delle offerte. Esperti esterni possono assistere il comitato per decisione dell’ordinatore responsabile. L’ordinatore responsabile si accerta che tali esperti rispettino gli obblighi di cui all’ del regolamento finanziario. Nelle procedure d’appalto interistituzionali, il comitato di valutazione è nominato dall’ordinatore responsabile dell’istituzione responsabile della procedura. La composizione di tale comitato rispecchia, nei limiti del possibile, il carattere interistituzionale della procedura d’appalto. 3.   Le domande di partecipazione e le offerte che non contengono tutti gli elementi essenziali richiesti nella documentazione di gara sono eliminate. Tuttavia, il comitato di valutazione o l’amministrazione aggiudicatrice può invitare il candidato od offerente a completare o a rendere più chiari, entro un termine stabilito, i documenti giustificativi presentati in relazione ai criteri di esclusione e di selezione. Sono ritenute ammissibili le domande di partecipazione e offerte non escluse che soddisfano i criteri di selezione. 4.   In caso di offerte anormalmente basse di cui all’, il comitato di valutazione chiede le opportune precisazioni sulla composizione dell’offerta.
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Comitato di valutazione delle offerte e delle domande di partecipazione (Art. 158 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo