Art. 160
Contatti tra amministrazioni aggiudicatrici e offerenti
In vigore dal 29 ott 2012
Contatti tra amministrazioni aggiudicatrici e offerenti
( del regolamento finanziario)
1. I contatti tra l’amministrazione aggiudicatrice e gli offerenti durante lo svolgimento di una procedura d’aggiudicazione d’appalto sono autorizzati a titolo eccezionale a norma dei paragrafi 2 e 3.
2. Prima della data di chiusura per il deposito delle offerte, per i documenti e le informazioni complementari di cui all’, l’amministrazione aggiudicatrice può procedere come segue:
a)
su iniziativa degli offerenti, può fornire informazioni complementari esclusivamente allo scopo di chiarire la natura dell’appalto, che sono comunicate alla stessa data a tutti gli offerenti che hanno chiesto il capitolato d’oneri;
b)
di propria iniziativa, se si accorge di un errore, di un’inesattezza, di un’omissione o di qualsiasi altra lacuna materiale nella redazione del bando di gara, dell’invito a presentare offerte o del capitolato d’oneri, può informare gli interessati alla stessa data e in condizioni assolutamente identiche a quelle della gara d’appalto.
3. Qualora, dopo l’apertura delle offerte, un’offerta dia luogo a richieste di spiegazioni o alla necessità di correggere errori materiali manifesti nel testo dell’offerta, l’amministrazione aggiudicatrice può prendere l’iniziativa di un contatto con l’offerente, fermo restando che i termini dell’offerta non possono essere modificati a seguito di tale contatto.
4. Tutti i casi in cui hanno avuto luogo contatti e i casi debitamente motivati in cui non sono stati presi contatti di cui all’ del regolamento finanziario vengono segnalati nel fascicolo relativo alla gara.
Storico versioni
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