Art. 161

Informazione dei candidati e offerenti

In vigore dal 29 ott 2012
Informazione dei candidati e offerenti ( del regolamento finanziario) 1.   Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima i candidati e offerenti della loro decisione riguardo all’aggiudicazione dell’appalto o alla conclusione di un contratto quadro o all’ammissione a un sistema dinamico di acquisizione, inclusi i motivi per i quali hanno eventualmente deciso di rinunciare ad aggiudicare un appalto o a concludere un contratto quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione per il quale era stata indetta una gara, oppure di ricominciare la procedura. 2.   L’amministrazione aggiudicatrice comunica, entro il termine massimo di quindici giorni di calendario dalla ricezione di una domanda scritta, le informazioni di cui all’, paragrafo 2, del regolamento finanziario. 3.   Nel caso di appalti aggiudicati dalle istituzioni dell’Unione per proprio conto, di valore pari o superiore alle soglie di cui all’, paragrafo 1, e non esclusi dal campo di applicazione della direttiva 2004/18/CE, ogni offerente o candidato la cui offerta o candidatura non sia stata accolta viene informato contemporaneamente e individualmente dall’amministrazione aggiudicatrice, per via elettronica, in una delle seguenti fasi: a) non appena sono state prese le decisioni in base ai criteri di esclusione e di selezione e prima della decisione di aggiudicazione, nel caso delle procedure d’appalto organizzate in due fasi distinte; b) per le decisioni di aggiudicazione e le decisioni di rigetto dell’offerta, il più presto possibile dopo la decisione di aggiudicazione e al più tardi nella settimana successiva. In ciascuno dei due casi, l’amministrazione aggiudicatrice precisa i motivi del rigetto dell’offerta o della candidatura e indica i mezzi di ricorso disponibili. Gli offerenti o candidati scartati possono ottenere informazioni supplementari sui motivi del rigetto, presentandone richiesta scritta per lettera o via fax o per posta elettronica, e tutti gli offerenti selezionati le cui offerte non sono eliminate possono ottenere informazioni sulle caratteristiche e i vantaggi dell’offerta accolta e sul nome dell’aggiudicatario, fatto salvo il disposto dell’, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario. L’amministrazione aggiudicatrice risponde entro il termine massimo di quindici giorni di calendario dalla data di ricezione della richiesta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2012:1268:oj#art-161

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Informazione dei candidati e offerenti (Art. 161 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo