Art. 163

Garanzie

In vigore dal 29 ott 2012
Garanzie ( del regolamento finanziario) 1.   Quando si esige dai contraenti la costituzione di una garanzia preliminare, questa deve coprire un importo e un periodo sufficienti per consentire di farla valere. 2.   La garanzia è fornita da una banca o da un istituto finanziario autorizzato. Tale garanzia può essere sostituita dalla fideiussione con vincolo di solidarietà prestata da un terzo, previa accettazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice. Tale garanzia è costituita in euro. Essa ha lo scopo di rendere la banca o l’istituto finanziario o il terzo garanti in solido irrevocabilmente o garanti a prima richiesta delle obbligazioni del contraente.
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Garanzie (Art. 163 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo