Art. 165

Garanzie per prefinanziamenti

In vigore dal 29 ott 2012
Garanzie per prefinanziamenti ( del regolamento finanziario) 1.   Allorché l’amministrazione aggiudicatrice ha stabilito la necessità di prefinanziamento, essa valuta i rischi connessi ai versamenti di prefinanziamenti, prima di avviare la procedura di appalto, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri: a) il valore stimato dell’appalto; b) l’oggetto; c) la durata e il ritmo; d) la struttura del mercato. 2.   Nel caso di cui all’, paragrafo 6, secondo comma, o quando l’ordinatore responsabile lo decide a norma del paragrafo 1 del presente articolo, è richiesta la costituzione di una garanzia in contropartita del versamento dei prefinanziamenti. La garanzia non è richiesta per gli appalti di valore modesto di cui all’, paragrafo 1. La garanzia è liberata man mano che il prefinanziamento è detratto dai pagamenti intermedi o dai pagamenti a titolo di saldo versati al contraente conformemente alle clausole contrattuali.
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Garanzie per prefinanziamenti (Art. 165 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo