Art. 165
Garanzie per prefinanziamenti
In vigore dal 29 ott 2012
Garanzie per prefinanziamenti
( del regolamento finanziario)
1. Allorché l’amministrazione aggiudicatrice ha stabilito la necessità di prefinanziamento, essa valuta i rischi connessi ai versamenti di prefinanziamenti, prima di avviare la procedura di appalto, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:
a)
il valore stimato dell’appalto;
b)
l’oggetto;
c)
la durata e il ritmo;
d)
la struttura del mercato.
2. Nel caso di cui all’, paragrafo 6, secondo comma, o quando l’ordinatore responsabile lo decide a norma del paragrafo 1 del presente articolo, è richiesta la costituzione di una garanzia in contropartita del versamento dei prefinanziamenti.
La garanzia non è richiesta per gli appalti di valore modesto di cui all’, paragrafo 1.
La garanzia è liberata man mano che il prefinanziamento è detratto dai pagamenti intermedi o dai pagamenti a titolo di saldo versati al contraente conformemente alle clausole contrattuali.
Storico versioni
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