Art. 167

Individuazione del livello adeguato per il calcolo delle soglie

In vigore dal 29 ott 2012
Individuazione del livello adeguato per il calcolo delle soglie ( del regolamento finanziario) Spetta a ogni ordinatore delegato o sottodelegato nell’ambito di ciascuna istituzione valutare se le soglie di cui all’ del regolamento finanziario sono raggiunte.
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