Art. 163
Garanzie
In vigore dal 29 ott 2012
Garanzie
( del regolamento finanziario)
1. Quando si esige dai contraenti la costituzione di una garanzia preliminare, questa deve coprire un importo e un periodo sufficienti per consentire di farla valere.
2. La garanzia è fornita da una banca o da un istituto finanziario autorizzato. Tale garanzia può essere sostituita dalla fideiussione con vincolo di solidarietà prestata da un terzo, previa accettazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.
Tale garanzia è costituita in euro.
Essa ha lo scopo di rendere la banca o l’istituto finanziario o il terzo garanti in solido irrevocabilmente o garanti a prima richiesta delle obbligazioni del contraente.
Storico versioni
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