Art. 171

Periodo sospensivo prima della firma del contratto

In vigore dal 29 ott 2012
Periodo sospensivo prima della firma del contratto ( del regolamento finanziario) 1.   L’amministrazione aggiudicatrice firma con l’aggiudicatario il contratto d’appalto o contratto quadro cui si applica la direttiva 2004/18/CE soltanto dopo che siano decorsi 14 giorni di calendario. Tale periodo decorre da una delle date seguenti: a) dal giorno successivo all’invio simultaneo delle comunicazioni agli offerenti aggiudicatari e non aggiudicatari; b) oppure, quando il contratto d’appalto o contratto quadro è aggiudicato con procedura negoziata senza pubblicazione preliminare di un bando di gara: dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione di cui all’ nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Quando l’invio di cui al secondo comma, lettera a), è effettuato via fax o per via elettronica, il periodo sospensivo è di 10 giorni di calendario. All’occorrenza, l’amministrazione aggiudicatrice può sospendere la firma del contratto per procedere a un esame supplementare se lo giustificano le richieste od osservazioni formulate dagli offerenti o candidati respinti o danneggiati, od ogni altra informazione pertinente da essa ricevuta. Le richieste od osservazioni e le informazioni devono pervenire entro il periodo di cui al primo comma. In caso di sospensione, tutti i candidati od offerenti sono informati entro i tre giorni lavorativi successivi alla relativa decisione. Tranne nei casi di cui al paragrafo 2, i contratti firmati prima della scadenza del periodo di cui al primo comma sono nulli a tutti gli effetti. Se un contratto d’appalto o contratto quadro non può essere aggiudicato all’offerente prescelto, l’amministrazione aggiudicatrice può aggiudicarlo al secondo miglior offerente. 2.   Il periodo di cui al paragrafo 1 non si applica nei seguenti casi: a) procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara nelle quali è stata presentata una sola offerta; b) contratti specifici basati su un contratto quadro; c) procedure negoziate di cui all’, paragrafo 1, lettera c), all’, paragrafo 1, lettera g), punto iii), all’, paragrafo 1, lettera h), e all’, paragrafo 1, lettera j).
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Periodo sospensivo prima della firma del contratto (Art. 171 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo