Art. 134

Ricorso a una procedura negoziata senza pubblicazione preliminare di un bando di gara

In vigore dal 29 ott 2012
Ricorso a una procedura negoziata senza pubblicazione preliminare di un bando di gara ( del regolamento finanziario) 1.   Le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione preliminare di un bando di gara, qualunque sia l’importo stimato dell’appalto, nei seguenti casi: a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna domanda di partecipazione in risposta a una procedura aperta o ristretta, previa conclusione della procedura iniziale, purché non siano sostanzialmente modificate le condizioni iniziali dell’appalto precisate nei documenti di gara di cui all’; b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’appalto possa essere affidato unicamente a un operatore economico determinato; c) nella misura strettamente necessaria, qualora l’estrema urgenza determinata da eventi imprevedibili non imputabili all’amministrazione aggiudicatrice non consenta di rispettare i termini previsti per le altre procedure, di cui agli ; d) qualora un appalto di servizi faccia seguito a un concorso e, secondo le norme applicabili, debba essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest’ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare alla negoziazione; e) per i servizi e lavori complementari, non compresi nel progetto inizialmente previsto né nel contratto iniziale, i quali, in seguito a circostanze impreviste, sono divenuti necessari per la prestazione del servizio o l’esecuzione dell’opera, alle condizioni di cui al paragrafo 2; f) per nuovi servizi o lavori consistenti nella ripetizione di servizi o lavori analoghi già affidati all’operatore economico cui la medesima amministrazione aggiudicatrice ha aggiudicato l’appalto iniziale, purché tali servizi o lavori siano conformi al progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato mediante procedura aperta o ristretta, alle condizioni di cui al paragrafo 3; g) per gli appalti di forniture: i) nel caso di consegne complementari destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare attrezzature con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti non può superare i tre anni; ii) per i prodotti fabbricati puramente a scopo di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo, a esclusione delle prove di redditività del prodotto o la produzione su larga scala destinata a coprire i costi di ricerca e sviluppo; iii) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime; iv) per acquisti a condizioni particolarmente vantaggiose, presso un fornitore che cessi definitivamente l’attività commerciale oppure presso il curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista nel diritto nazionale; h) per gli appalti immobiliari, previa indagine del mercato locale; i) per gli appalti di servizi legali a norma della nomenclatura CPV, purché questi appalti formino oggetto di adeguata pubblicità; j) per gli appalti dichiarati segreti dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate, o per gli appalti alla cui esecuzione devono accompagnarsi speciali misure di sicurezza, secondo le disposizioni amministrative vigenti o quando lo esige la tutela degli interessi essenziali dell’Unione. 2.   Per i servizi e lavori complementari di cui al paragrafo 1, lettera e), nei casi seguenti l’amministrazione aggiudicatrice può ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione preliminare di un bando di gara a condizione che siano aggiudicati al contraente che esegue tale appalto: a) qualora tali appalti complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall’appalto principale senza recare gravi inconvenienti all’amministrazione aggiudicatrice; b) oppure qualora tali servizi o lavori, pur essendo separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. Il valore cumulato degli appalti complementari non deve superare il 50 % dell’importo dell’appalto iniziale. 3.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera f), del presente articolo, la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata è indicata sin dall’apertura della gara per la prima operazione e, per il calcolo delle soglie di cui all’, paragrafo 1, viene preso in considerazione l’importo totale previsto per il proseguimento dei servizi o lavori. Il ricorso a questa procedura è limitato all’esecuzione dell’appalto iniziale e al massimo al triennio successivo alla firma del contratto.
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Ricorso a una procedura negoziata senza pubblicazione preliminare di un bando di gara (Art. 134 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo