Art. 14

Casi che non configurano posizioni scoperte in credit default swap su emittenti sovrani

In vigore dal 5 lug 2012
Casi che non configurano posizioni scoperte in credit default swap su emittenti sovrani 1.   Una posizione in credit default swap su emittenti sovrani non è considerata una posizione scoperta, ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 236/2012, nei seguenti casi: a) in relazione alla copertura, ai fini dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 236/2012, il credit default swap su emittenti sovrani non è considerato una posizione scoperta ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 236/2012 e serve a coprire il rischio di diminuzione del valore delle attività e delle passività correlato con il rischio di diminuzione del valore del debito sovrano a cui il credit default swap si riferisce nei casi in cui le attività e passività si riferiscono a entità del settore pubblico o privato dello stesso Stato membro; b) la posizione in credit default swap su emittenti sovrani in cui le attività o passività si riferiscono a entità del settore pubblico o privato dello stesso Stato membro come debito sovrano di riferimento per il credit default swap non è considerata una posizione scoperta ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 236/2012, nei casi in cui detta posizione: i) si riferisce ad uno Stato membro, ivi compresi i relativi ministeri, agenzie o società veicolo, o, nel caso di Stati membri che sono Stati federali, a uno degli Stati che compongono la federazione; ii) è utilizzata a copertura di attività o passività che soddisfano il test di correlazione di cui all’; c) la posizione in credit default swap su emittenti sovrani, quando le attività o passività si riferiscono ad un emittente sovrano in cui l’emittente sovrano di riferimento del credit default swap è un garante o un azionista, non è considerata una posizione scoperta ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 236/2012, nei casi in cui detta posizione: i) si riferisce ad uno Stato membro; ii) è utilizzata a copertura di attività o passività che soddisfano il test di correlazione di cui all’. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), vi è una correlazione tra il valore dell’attività o della passività coperta e il valore del debito sovrano di riferimento come previsto all’.
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