Art. 18

Test di correlazione

In vigore dal 5 lug 2012
Test di correlazione 1.   Il test di correlazione di cui al presente capo è soddisfatto in entrambi i seguenti casi: a) il test di correlazione quantitativa è soddisfatto quando è pari ad almeno il 70 % il coefficiente di correlazione di Pearson tra il prezzo delle attività o delle passività e il prezzo del debito sovrano calcolato su base storica utilizzando dati relativi al periodo di almeno 12 mesi di negoziazione che precede immediatamente la data in cui è assunta la posizione in credit default swap su emittenti sovrani; b) la correlazione qualitativa è soddisfatta dimostrando una correlazione significativa, ossia una correlazione basata su dati appropriati e che non coincida con una semplice dipendenza temporanea. La correlazione è calcolata su base storica utilizzando dati relativi al periodo di 12 mesi di negoziazione precedenti l’assunzione della posizione in credit default swap su emittenti sovrani, ponderati per il periodo più recente. È utilizzato un periodo di tempo diverso se è dimostrato che le condizioni prevalenti in detto periodo sono simili a quelle esistenti alla data in cui deve essere assunta la posizione in credit default swap su emittenti sovrani o che potrebbero verificarsi nel periodo dell’esposizione da coprire. Per le attività che non hanno prezzo su un mercato liquido o per le quali la cronologia dei prezzi non è sufficientemente lunga, viene utilizzato un adeguato parametro sostitutivo. 2.   Il test di correlazione di cui al paragrafo 1 è considerato soddisfatto quando si può dimostrare che: a) l’esposizione che viene coperta si riferisce ad un’impresa di proprietà dell’emittente sovrano o in cui l’emittente sovrano possiede la maggioranza del capitale con diritto di voto o i cui debiti sono garantiti dall’emittente sovrano; b) l’esposizione che viene coperta si riferisce ad un’amministrazione regionale, locale o comunale dello Stato membro; c) l’esposizione che viene coperta si riferisce ad un’impresa i cui flussi finanziari dipendono in misura significativa da contratti con un emittente sovrano o da un progetto finanziato per intero o in misura significativa o sottoscritto da un emittente sovrano, quale un progetto infrastrutturale. 3.   Su richiesta dell’autorità competente interessata, la parte interessata illustra in che modo il test di correlazione era soddisfatto al momento dell’assunzione della posizione in credit default swap su emittenti sovrani.
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