Art. 19

Proporzionalità

In vigore dal 5 lug 2012
Proporzionalità 1.   Per determinare se le dimensioni della posizione in credit default swap su emittenti sovrani siano proporzionate alle dimensioni delle esposizioni coperte, qualora una copertura perfetta non sia possibile, non è necessaria una corrispondenza esatta ed è autorizzata un’eccedenza limitata ai sensi del paragrafo 2. Su richiesta, la parte interessata illustra all’autorità competente perché una corrispondenza esatta non è stata possibile. 2.   Se giustificato dalla natura delle attività e delle passività da coprire e dal loro rapporto con il valore delle obbligazioni dell’emittente sovrano che rientrano nell’ambito del credit default swap, può essere detenuto un valore più elevato di credit default swap su emittenti sovrani a copertura di un determinato valore delle esposizioni. Tuttavia, ciò è consentito solo ove si dimostri che un valore più elevato di credit default swap su emittenti sovrani è necessario per coprire la misura corrispondente del rischio associato al portafoglio di riferimento, tenendo conto dei seguenti fattori: a) le dimensioni della posizione nominale; b) il rapporto di sensibilità delle esposizioni rispetto alle obbligazioni dell’emittente sovrano che rientrano nell’ambito del credit default swap; c) se la strategia di copertura in questione è dinamica o statica. 3.   È responsabilità del titolare della posizione garantire che la sua posizione in credit default swap su emittenti sovrani rimanga sempre proporzionata e che la durata della posizione sia allineata il più possibile, tenendo conto delle convenzioni e della liquidità prevalenti sul mercato, con la durata delle esposizioni da coprire o con il periodo durante il quale la persona intende detenere l’esposizione. Se le esposizioni da coprire con la posizione in credit default swap sono liquidate o riscattate, esse devono essere sostituite da esposizioni equivalenti ovvero la posizione in credit default swap deve essere ridotta o altrimenti ceduta. 4.   La posizione in credit default swap su emittenti sovrani che era coperta al momento in cui è stata assunta non viene considerata come una posizione che diventa scoperta se l’unica ragione di ciò è una fluttuazione del valore di mercato delle esposizioni coperte o del valore del credit default swap su emittenti sovrani. 5.   In tutti i casi in cui le parti accettano una posizione in credit default swap su emittenti sovrani in conseguenza delle obbligazioni cui sono tenuti in quanto membri di una controparte centrale che si occupa della compensazione di operazioni in credit default swap su emittenti sovrani e in conseguenza dell’applicazione delle regole di detta controparte centrale, tale posizione è trattata come involontaria e non come una posizione che la parte ha assunto, e pertanto non è considerata scoperta ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 236/2012.
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Proporzionalità (Art. 19 Regolamento (UE) 2012/918) — Testo vigente | Portale Normativo