Art. 21
Soglie di notifica per le posizioni corte nette in relazione al debito sovrano emesso
In vigore dal 5 lug 2012
Soglie di notifica per le posizioni corte nette in relazione al debito sovrano emesso
1. La misura pertinente per la soglia che fa scattare la notifica all’autorità competente pertinente di posizioni corte nette in debito sovrano emesso di un emittente sovrano è una percentuale dell’importo totale del debito sovrano emesso in essere per ogni emittente sovrano.
2. La soglia di notifica è un importo monetario. L’importo monetario è fissato applicando la soglia percentuale al debito sovrano in essere dell’emittente sovrano e arrotondando al milione di EUR più prossimo.
3. L’importo monetario derivante dall’applicazione della soglia percentuale è rivisto e aggiornato trimestralmente per tener conto delle variazioni dell’importo complessivo del debito sovrano emesso in essere di ogni emittente sovrano.
4. L’importo monetario derivante dall’applicazione della soglia percentuale e l’importo complessivo del debito sovrano emesso in essere sono calcolati secondo il metodo di calcolo delle posizioni corte nette in debito sovrano.
5. Gli importi iniziali e i livelli incrementali aggiuntivi per gli emittenti sovrani sono determinati tenendo conto dei seguenti fattori:
a)
il fatto che le soglie non devono determinare la notifica di posizioni corte nette in emittenti sovrani di valore minimo;
b)
l’importo complessivo del debito sovrano in essere per un emittente sovrano e la dimensione media delle posizioni detenute dai partecipanti al mercato relative al debito sovrano dell’emittente sovrano;
c)
la liquidità del mercato del debito sovrano di ciascun emittente sovrano, ivi compresa, se del caso, la liquidità del mercato dei future su tale debito sovrano.
6. Tenendo conto dei fattori di cui al paragrafo 5, le pertinenti soglie di notifica per l’importo iniziale da prendere in considerazione per ciascun emittente sovrano sono pari ad una percentuale dello 0,1 % o dello 0,5 % dell’importo complessivo del debito sovrano emesso in essere. La percentuale pertinente da applicare a ciascun emittente è determinata applicando i criteri descritti al paragrafo 5, per cui a ciascun emittente sovrano è assegnata una delle due soglie percentuali utilizzate per calcolare gli importi monetari che saranno pertinenti per la notifica.
7. Le due categorie di soglia iniziale alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono:
a)
una soglia iniziale dello 0,1 % applicabile se l’importo complessivo del debito sovrano emesso in essere è compreso tra 0 e 500 miliardi di euro;
b)
una soglia dello 0,5 % applicabile se l’importo complessivo del debito sovrano emesso in essere è superiore a 500 miliardi di euro, o se esiste un mercato liquido dei future sul debito sovrano.
8. I livelli incrementali aggiuntivi sono fissati al 50 % delle soglie iniziali e sono:
a)
ogni 0,05 % al di sopra della soglia iniziale di notifica dello 0,1 % a partire dallo 0,15 %;
b)
ogni 0,25 % al di sopra della soglia iniziale dello 0,5 % a partire dallo 0,75 %.
9. L’emittente sovrano si sposta verso il tipo di soglia appropriato se vi è stato un cambiamento nel mercato del debito sovrano dell’emittente sovrano e, applicando i fattori specificati al paragrafo 5, tale cambiamento sia perdurato per almeno un anno civile.
Storico versioni
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