Art. 22
Metodi di calcolo e di determinazione delle soglie di liquidità per la sospensione delle restrizioni alle vendite allo scoperto di debito sovrano
In vigore dal 5 lug 2012
Metodi di calcolo e di determinazione delle soglie di liquidità per la sospensione delle restrizioni alle vendite allo scoperto di debito sovrano
1. La misura della liquidità del debito sovrano emesso che le autorità competenti devono utilizzare è il volume degli scambi, definito come il valore nominale complessivo degli strumenti di debito negoziati, in relazione ad un paniere di titoli di riferimento con scadenze diverse.
2. La sospensione temporanea delle restrizioni alle vendite allo scoperto in assenza della disponibilità dei titoli può essere concessa quando il volume degli scambi di un mese scende al di sotto del 5° percentile del volume mensile degli scambi nei dodici mesi precedenti.
3. Per effettuare i calcoli le autorità competenti utilizzano i dati rappresentativi immediatamente disponibili per una o più sedi di negoziazione, per gli scambi fuori borsa o per entrambi, e informa poi l’AESFEM sui dati utilizzati.
4. Prima di esercitare il potere di sospendere le restrizioni sulle vendite allo scoperto relative a debito sovrano, le autorità competenti si assicurano che la diminuzione significativa di liquidità non sia il risultato di effetti stagionali sulla liquidità.
Storico versioni
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