Art. 23
Diminuzione significativa del valore degli strumenti finanziari diversi dai titoli azionari liquidi
In vigore dal 5 lug 2012
Diminuzione significativa del valore degli strumenti finanziari diversi dai titoli azionari liquidi
1. Per i titoli azionari diversi dai titoli azionari liquidi, una diminuzione significativa del valore nel corso di un solo giorno di negoziazione rispetto al prezzo di chiusura del precedente giorno di negoziazione significa:
a)
una diminuzione del prezzo del titolo azionario pari o superiore al 10 %, se il titolo azionario è incluso nel principale indice azionario nazionale e costituisce lo strumento finanziario sottostante di un contratto derivato ammesso alla negoziazione in una sede di negoziazione;
b)
una diminuzione del prezzo del titolo pari o superiore al 20 %, se il prezzo del titolo è pari o superiore a 0,50 EUR o all’importo equivalente in moneta locale;
c)
una diminuzione del prezzo del titolo pari o superiore al 40 % in tutti gli altri casi.
2. Un aumento pari o superiore al 7 % del rendimento lungo la curva di rendimento nel corso di un solo giorno di negoziazione per l’emittente sovrano in questione è considerato una diminuzione significativa del valore dell’obbligazione sovrana.
3. Un aumento pari o superiore al 10 % del rendimento di un’obbligazione societaria nel corso di un solo giorno di negoziazione è considerato una diminuzione significativa di valore dell’obbligazione societaria.
4. Una diminuzione pari o superiore all’1,5 % del prezzo dello strumento del mercato monetario nel corso di un solo giorno di negoziazione è considerata una diminuzione significativa di valore dello strumento del mercato monetario.
5. Una diminuzione pari o superiore al 10 % del prezzo di un fondo negoziato in borsa [Exchange Traded Fund (ETF)] nel corso di un solo giorno di negoziazione è considerata una diminuzione significativa di valore di un ETF, compresi gli ETF che sono OICVM. Gli ETF con leva finanziaria sono corretti secondo il pertinente rapporto di leva finanziaria in modo da riflettere una diminuzione del 10 % del prezzo degli ETF diretti senza leva finanziaria equivalenti. Gli ETF reverse sono corretti secondo un fattore di - 1 in modo da riflettere una diminuzione del 10 % del prezzo di un ETF diretto equivalente senza leva finanziaria.
6. Se uno strumento derivato, tra cui i contratti finanziari differenziali, è negoziato in una sede di negoziazione e ha come unico strumento finanziario sottostante uno strumento finanziario per il quale una diminuzione significativa di valore è specificata nel presente articolo e all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 236/2012, si considera che vi è stata una diminuzione significativa di valore dello strumento derivato quando vi è stata una diminuzione significativa dello strumento finanziario sottostante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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